ESENZIONE DALLA SPESA SANITARIA

ESENZIONE DALLA SPESA SANITARIA (TICKET)
(Legge 724/94 e successive modificazioni)

Esistono tre forme di esenzione dal pagamento del ticket: per patologia, per reddito e per gravidanza.


Esenzione per patologia

Presuppone l'emissione di un tesserino di esenzione da parte della ASL competente per territorio di residenza del cittadino.


Esenzione per reddito

Ai sensi della Legge 24.12.1993 n 537, modificata dalla Legge 23.12.1994 n 724 e dalla Legge 28.12.1995 n 549, prevede i seguenti casi:

  • Di età inferiore ai 6 anni e con reddito familiare lordo sotto 36150 Euro annui riferito all'anno precedente
  • Di età superiore ai 65 anni e con reddito familiare lordo sotto 36150 Euro annui riferito all'anno precedente (riferito solo all'eta del singolo cittadino)
  • Attualmente disoccupato (*) ed appartenente ad un nucleo familiare con reddito complessivo riferito all'anno precedente inferiore a 8260 Euro incrementato fino a 11360 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516 Euro per ogni figlio a carico
  • Familiari a carico del capofamiglia nelle condizioni inserito al punto 3
  • Titolare di pensione, di età superiore ai 60 anni e inferiore ai 65 anni ed pprtanente a nucleo familiare con reddito complessivo riferito all'anno precedente inferiore agli 8260 Euro incrementato fino a 11360 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516 Euro per ogni figlio a carico
  • Familiare a carico del capofamiglia nelle condizioni inserite al punto 5
  • Titolare di pensione sociale appartenente a nucleo familiare con reddito complessivo riferito all'anno precedente inferiore a 8260 Euro incrementato fino a 11360 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516 Euro per ogni figlio a carico
  • Familiare a carico del capofamiglia nelle condizioni al punto 7

Clicca qui sotto per scaricare il modulo di richiesta esenzione


Esenzione per gravidanza

...IL MINISTRO DELLA SANITA decreta:
Art. 1. 1. Sono escluse dalla partecipazione al costo, le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche per la tutela della maternità indicate dal presente decreto e dagli allegati A, B e C, fruite presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, ivi compresi i consultori familiari.
Art. 1. 2. La prescrizione delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e delle altre prestazioni specialistiche è effettuata dai medici di medicina generale o dagli specialisti operanti presso le strutture accreditate, pubbliche o private, ivi compresi i consultori familiari. La prescrizione dello specialista è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 2 e degli allegati A, B e C.
Art. 2. 1. In funzione preconcezionale sono escluse dalla partecipazione al costo le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio prescritte dallo specialista alla coppia, se l'anamnesi riproduttiva o familiare della coppia evidenzia condizioni di rischio per il feto.
Art. 2. 2. Sono escluse dalla partecipazione al costo le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio per le condizioni patologiche che comportino un rischio materno o fetale, prescritte di norma dallo specialista.
Art. 2. 3. Sono escluse dalla partecipazione al costo le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio , necessarie ed appropriate per la diagnosi prenatale, nelle specifiche condizioni di rischio fetale indicate dall'allegato C .
Art. 2. 4. In presenza delle condizioni di rischio di cui al presente articolo, le prescrizioni di diagnostica strumentale e di laboratorio devono indicare la diagnosi o il sospetto diagnostico.

referti on-line
Area di consultazione a disposizione dei pazienti del Laboratorio Salus e del Laboratorio Ostiense.

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